Stop non solo alle plusvalenze

 

Non solo plusvalenze. Il fisco abbandona anche altre liti in cui l’orientamento giurisprudenziale lo vedeva ormai soccombente.
Sono almeno sette in poco più di due mesi le materie su cui le Entrate hanno impartito agli uffici locali con risoluzioni o note interne l’indicazione a fare un passo indietro e non proseguire il contenzioso. 
Negli ultimi giorni è arrivato un messaggio molto atteso sia da imprese che da persone fisiche e relativo alla rivalutazione dei terreni. In pratica, gli uffici dell’amministrazione disconoscevano l’efficacia della rivalutazione se il venditore riportava nell’atto di cessione un valore inferiore a quello che risultava dalla perizia e sul quale aveva pagato. 

 

La risoluzione 53/E del 27 maggio prende atto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al fatto che il valore del terreno può essere determinato sulla base di una perizia giurata, anche se asseverata in data successiva alla stipula della compravendita. E introduce un margine di tolleranza perché ammette lo scostamento del valore indicato nell’atto di compravendita rispetto a quello di perizia quando è poco significativo e imputabile a un mero errore più che alla volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale. Margine che vale anche nel caso in cui il contribuente, pur avendo dichiarato nell’atto un corrispettivo sensibilmente inferiore a quello della perizia, ha comunque fatto menzione dell’intervenuta rideterminazione del valore del terreno. E quindi la plusvalenza si può calcolare sul valore rivalutato.


Ma c’è dell’altro. A cominciare dal tema sempre caldo dei rimborsi Iva. Molte liti hanno riguardato l’omessa presentazione del modello VR, la cui assenza pregiudicava la restituzione delle somme a prescindere dal fatto che il credito fosse stato indicato nella dichiarazione Iva.
Un primo segnale di svolta sull’abbandono del contenzioso era arrivato con una risposta fornita a un question time in commissione Finanze alla Camera (si veda Il Sole 24 Ore del 24 aprile scorso). Con una nota del 4 maggio scorso l’Agenzia ha invitato i suoi uffici a non coltivare il contenzioso sui rimborsi Iva a seguito di cessazione dell’attività per chi non avesse presentato il modello VR. Così come con due note interne è arrivato l’input agli uffici per non proseguire la lite sia per i versamenti della seconda rata della sanatoria dei ruoli prevista dalla legge 289/2002 e per la quale si era creato un problema di “ritardi” o presunti tali a causa delle diverse proroghe dei termini intervenute negli anni, sia per la detrazione delle erogazioni in denaro ai partiti. 


Con risoluzioni rese già note, invece, sono arrivati altri due passi indietro in tema di immobili. In caso di cessione entro i cinque anni dell’abitazione acquistata con il bonus prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile entro un anno dalla vendita consente di salvare l’agevolazione (risoluzione 49/E/2015). Mentre le agevolazioni per l’acquisto si applicano anche agli immobili ricompresi in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento (risoluzione 41/E/2015).


Dietrofront impartito agli uffici anche con la risoluzione 45/E/2015: la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta conseguenze solo per le associazioni sportive dilettantistiche e non è più possibile disconoscere la deducibilità dei costi a chi effettua le erogazioni né l’esenzione dall’Irpef per chi percepisce le somme corrisposte dall’associazione.


Fonte articolo: ilsole24ore.com/vetrina-edicola24web



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