Aumentano le compravendite non solo nel residenziale

Trovano conferma in questi primi mesi dell’anno i segnali di (lenta) ripresa del mercato immobiliare italiano. Come ci racconta la storia, i tempi della svolta tendono a dilatarsi. Il dato emerge dall’analisi contenuta nell’Osservatorio immobiliare 2016 di Nomisma.


Ma non mancano motivi di criticità.  

 

LA RIPRESA

I fronti da cui potrebbe scaturire un rallentamento della ripresa sono:
- un ulteriore indebolimento del quadro macro-economico,
- l’ampliamento dell’eccesso di offerta derivante da un’accelerazione nel processo di cessione delle garanzie immobiliari alla base dei non performing loans
- un’attenuazione di interesse degli investitori corporate stranieri per il nostro Paese.


La tendenziale ripresa del mercato è stata sostenuta dall’ulteriore calo dei prezzi, seppure in progressiva riduzione rispetto al passato. Quali sono i fenomeni osservati? Aumentano gli scambi, si riducono gli sconti praticati sui prezzi richiesti e si stabilizzano i tempi necessari alla vendita.
Nei primi mesi del 2016 inoltre i segnali di ripresa non sono più circoscritti solo al settore residenziale.


Per quanto riguarda gli immobili destinati alle attività economiche, all’incremento del 2014 ha fatto seguito la stabilità del numero di contratti stipulati nell’anno successivo (44.319 compravendite). Le componenti che contribuiscono a un’inversione di rotta sono i negozi, e (solo nel 2014) i capannoni per l’industria.
Il segmento terziario soffre ancora di scarso interesse: oltre a essere caratterizzato da una domanda che interessa quasi solo alcuni mercati metropolitani, in particolare Milano, Roma, Torino e Firenze.


I PREZZI

L’ultima variazione annuale dei prezzi (2016/2015) è risultata compresa tra il -3,5 per cento dei capannoni e il -1,5 per cento delle abitazioni nuove. Le abitazioni usate, gli uffici e i negozi hanno fatto registrare flessioni del 2 per cento, 2,1 per cento e 2,3 per cento. In un confronto tra i 13 mercati intermedi e quelli maggiori, si segnalano tempi di vendita più lunghi (8,7 mesi in media per le abitazioni) e sconti più sostenuti nel primo gruppo di mercati, non si ravvisa anche in questo caso un’intensificazione del miglioramento in atto.


GLI AFFITTI

La locazione, a consuntivo della fase recessiva, offre rendimenti piuttosto bassi e compressi in termini di variabilità tra i diversi mercati, nell’arco di un paio di punti percentuali in tutti i principali segmenti. La locazione dell’abitazione risponde ad una domanda legata alle nuove generazioni che, oltre a ricercare nuove soluzioni abitative per emancipazione dal nucleo di origine, nell’ultimo anno si sono spostate per motivi di studio o lavoro lungo la direttrice Mezzogiorno/Centro Nord (di 41.000 unità, il 70 per cento è rappresentato da giovani).
La componente di domanda che si rivolge all’opzione dell’affitto continua quindi ad essere consistente e pari a circa il 50%. Tra le tipologie di contratti stipulati si segnala la maggiore diffusione nell’ultimo biennio delle locazioni a canone concordato (che rappresentano oggi il 44,1% del totale).


Negli ultimi dieci anni i prezzi di mercato e i canoni degli immobili locati hanno fatto segnare andamenti simili: in entrambi i casi la crescita si è interrotta attorno al 2007 e da lì è iniziata una fase di declino che non è ancora conclusa. L’adeguamento al ribasso dei canoni è stata la risposta di mercato alla debolezza economica della maggior parte della domanda che si rivolge a questo segmento.
La variazione annuale dei canoni per gli immobili dei mercati intermedi si è attestata nell’ordine del -1,4 per cento per le abitazioni usate, -1,7 per cento per gli uffici e -1,9 per cento per i negozi.


Fonte articolo: Ediltecnico.it

Affitti a studenti: un mercato che vale decine di milioni

Affittare casa ai circa 55mila studenti stranieri che ogni anno scelgono l’Italia, frutta almeno 15 milioni di euro ai proprietari di immobili. Ma per triplicare gli introiti basterebbe immettere in questo mercato i migliaia di locali sfitti sparsi per le principali città italiane.


La stima arriva da Uniplaces, portale internazionale di annunci che lavora come una sorta di “Airbnb degli affitti” per studenti.

Il dato sui ricavi complessivi si limita alle prime 5 sedi universitarie per arrivi di stranieri (Roma, Milano, Bologna, Torino e Firenze) ed è calcolato moltiplicando questi numeri per il costo medio di un affitto in camera singola rintracciabile sul portale. A Roma, ad esempio, una singola viaggia intorno ai 433 euro al mese, che rapportati ai circa 12mila studenti stranieri genera un guadagno di 5,2 milioni. Dato simile per Milano, che ospita un numero leggermente inferiore, ma dove una stanza sfiora i 500 euro al mese, mentre Torino accoglie circa 5mila studenti ma è meno cara (circa 417 euro al mese) e il ricavo totale è intorno ai 2 milioni.


"Il numero di arrivi è in crescita costante. E gli studenti stranieri sono il tipo di inquilino ideale – ragiona Luca Verginella, marketing manager di Uniplaces per l'Italia –. Dispongono di una capacità di spesa generalmente alta, sostenuta dai genitori, e soggiornano per periodi medio lunghi dando quindi una continuità di reddito". Senza, però, rappresentare un vincolo rigido come potrebbe essere l'affitto di un immobile a una famiglia residente con il classico contratto 4+4.


Inoltre, la società ha stimato il potenziale di ricavi nelle due piazze maggiori, Roma e Milano, ipotizzando di mettere sul mercato i circa 12mila alloggi sfitti presenti (stima di Scenari Immobiliari). Numero moltiplicato per l'affitto medio di un trilocale con due camere singole. Nella capitale, dove l'affitto di un trilocale di quel tipo rende in media 860 euro al mese, i circa 7.200 spazi vuoti darebbero luogo a 6,2 milioni di guadagno extra. Nel capoluogo lombardo ci sono invece 6.500 alloggi sfitti che potrebbero generare 12 milioni. "Ed è una cifra che lieviterebbe in un attimo prendendo in esame il resto della regione, dove si concentrano atenei importanti come Pavia, Bergamo e Brescia", aggiunge Verginella.


Ma anche in assenza di atenei, i Comuni che gravitano attorno alle aree ad alta densità di studenti beneficiano di questa presenza e si tratta di un trend in ascesa. Un recente report di Tecnocasa, ad esempio, ha messo in luce come a Cesena sempre più proprietari mettano a disposizione gli immobili ai ragazzi che frequentano l'università a Bologna, con canoni compresi tra 250 e 350 euro per camera, a patto che le abitazioni siano nei pressi della stazione ferroviaria.


E che ci sia fermento nel segmento del real estate per studenti lo dimostrano diversi altri indicatori. Tra i portali, ha appena aperto un'iniziativa rivolta in particolare ai ragazzi cinesi in arrivo, chiamata Yi-ton. E uscendo dal segmento dei singoli proprietari, per dare uno sguardo agli investitori professionali, l'ultima ricerca sul 2016 di Cbre (Emea Investor Intentions Survey 2016) segnala che il 20% dei grandi investitori intervistati già possiede investimenti nello “student housing” e il 15% di loro ha intenzione di metterne a segno di nuovi nel corso dell'anno. Mentre il 12,7% entrerà in questo segmento per la prima volta (erano solo l'8% nel 2015).


La stessa piattaforma Uniplaces, alla fine del 2015, ha ottenuto un finanziamento Serie A da 24 milioni di euro, per il suo piano di espansione, condotto dalla società di investimenti Atomico, che coinvolge anche Caixa Capital e Octopus Investments, che già figurava tra i sostenitori della start up.


Fonte articolo: Casa24.ilsole24ore.com

Bonus mobili giovani coppie: i chiarimenti dell'Entrate

Tra le agevolazioni previste dalla legge di Stabilità 2016 per il settore immobiliare c’è il bonus mobili giovani coppie. Un’agevolazione per gli arredi e gli elettrodomestici che consiste in una detrazione del 50% fino a un tetto di spesa di 16mila euro, suddivisa in 10 quote annuali tutte dello stesso importo. 


Con la circolare n.7/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti e descritto le modalità per accedere al beneficio.

QUALI GIOVANI COPPIE SONO COINVOLTE

Il nuovo bonus mobili è riservato alle coppie che nel 2016 risultino coniugate o conviventi more uxorio da almeno tre anni. All’interno della giovane coppia è necessario che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni di età o che li compia nell’anno 2016. Infine la circolare spiega che la coppia deve essere acquirente di un’unità immobiliare e che la stessa sia adibita ad abitazione principale nell’anno 2016.


L’acquisto può essere effettuato da entrambi i componenti della coppia o da uno solo di essi, purché quest’ultimo sia under 35 nel 2016. In particolare, l’immobile deve risultare acquistato nell’anno 2016 o nell’anno 2015. Gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per questo periodo d’imposta (termine di presentazione del modello Unico PF 2017).


I BENI CHE RIENTRANO NEL BONUS

Tra i mobili ammessi al beneficio rientrano, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.
Sono esclusi, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.


La nuova detrazione è prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili nuovi e destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, ad eccezione di quelle per l’acquisto di grandi elettrodomestici.

COME CALCOLARE LA DETRAZIONE

L’agevolazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e viene determinata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro.


L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia. Per fruire del beneficio è necessario che il pagamento per l’acquisto dei nuovi mobili sia effettuato solamente mediante bonifico o carta di debito o credito. Il nuovo bonus mobili giovani coppie non è cumulabile per lo stesso immobile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici.


PROROGA DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI

La circolare, peraltro, ricorda che la legge di Stabilità 2016 ha prorogato al 31 dicembre di quest’anno l’aumento della detrazione dal 36% al 50% per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l’incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000.

Per il 2016 è stato prorogato anche il bonus per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore ad A+, nonché di classe A per i forni e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.


Fonte articolo: Idealista.it

Quando può risolversi il contratto di comodato?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che in materia di comodato di immobile destinato a casa familiare solo la necessità dell'uso diretto da parte del comodante ed il deterioramento delle sue condizioni economiche rappresentano le uniche condizioni che consentono al comodante di porre fine al comodato.


La sentenza a Sezioni Unite della Cassazione risolve un conflitto giurisprudenziale sorto nell'ultimo decennio in tema di contratto di comodato avente ad oggetto un immobile al quale è stato imposto, per accordo fra le parti, un vincolo di destinazione d'uso familiare.

 

In pratica, un padre, proprietario di un appartamento, lo concede in comodato al figlio dopo il suo matrimonio affinché utilizzi lo stesso come casa familiare. Dopo qualche anno il padre cita in giudizio il figlio e la nuora. Resiste in giudizio solo la nuora alla quale, dopo la separazione, era stata assegnata la casa familiare. La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza del 2014, risolve un contrasto giurisprudenziale in materia di immobile concesso in comodato da destinare a casa familiare sorto nel lontano 2004.


Il comodante impugna la sentenza della Corte d'Appello che aveva erroneamente condiviso il principio espresso dalla Cassazione nel 2004 (Cass. sez. Unite, 21.7.2004 n. 13603), puntualizzando che, secondo lui, il contratto di comodato aveva natura provvisoria dato che, appena possibile, il figlio avrebbe dovuto cercare una nuova soluzione abitativa.


Tuttavia la Cassazione ha respinto il ricorso del comodante, condivide in parte il principio sancito nella sentenza del 2004, individuando una nuova soluzione interpretativa che riesca a contemperare, ove possibile, due opposte esigenze: quello dell'assegnatario della casa familiare a mantenere la stessa abitazione anche nell'interesse della prole minore o non autosufficiente, e quello del comodante di rientrare in possesso dell'immobile concesso in comodato ove ricorrano particolari circostanze (uso diretto e deterioramento delle proprie condizioni economiche). Ma, data la complessità della vicenda, è bene procedere per gradi.


La Cassazione (n. 13603/2004) richiamata dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata dal comodante e conclusasi con la sentenza in commento (Cass. Sez.Un. n.20448/2014) evidenziava che: nel momento in cui il contratto di comodato sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, formato o in via di formazione, si è al cospetto di un contratto a tempo indeterminato caratterizzato dal fatto che è stato impresso un vincolo di destinazione al bene strettamente connesso alle esigenze abitative familiari rilevando che, oltrepassando anche eventuali crisi coniugali, la cessazione del vincolo non può farsi dipendere solo dal recesso ad nutum del comodante.


La sentenza del 2004 delle Sezioni Unite è stata seguita da altre isolate pronunce, ma la Cassazione si ritrova a tal punto; nel 2013 però la Cassazione ha ritenuto maturi i tempi per capire fino a quando possa durare tale vincolo, e soprattutto come possano essere contemperate le due opposte esigenze: quella dell'assegnatario della casa familiare a conservare la sua abitazione, e quella del comodante a rientrare in possesso del bene concesso in comodato magari per nuove e sopravvenute esigenze personali giustificate anche da un improvviso deterioramento delle sue condizioni economiche.


Per questo la Cassazione con ordinanza 15113 del 2013 ha rimesso il ricorso al Primo Presidente che ha sottoposto finalmente la questione alle Sezioni Unite.
Il percorso seguito dalla Cassazione per fornire una risposta a tale quesito non è stato semplice né lineare soprattutto tenendo conto del fatto che nel comodato con vincolo di destinazione a casa familiare entrano in gioco interessi costituzionalmente protetti: come quello dell'assegnatario della casa di vedere tutelato l'habitat familiare, e quello del comodante che ha subito una illimitata compressione del suo diritto reale.

LA SENTENZA DEFINITIVA

Solo l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (20448/2014) ha chiarito, almeno per ora, che il diritto del comodante, ove all'immobile concesso in locazione sia stato imposto un vincolo di destinazione a casa familiare, soccombe al cospetto della necessità di tutelare le supreme esigenze del nucleo familiare di tutelare l'habitat domestico.


Tuttavia, precisa la Cassazione, solo l'imprevisto ed urgente bisogno del comodante, giustificato dalla necessità di riservare l'immobile ad uso diretto anche a fronte del deterioramento delle sue condizioni economiche, rappresentano le uniche condizioni in grado di giustificare la richiesta di restituzione del bene da parte del comodante.


Fonte articolo: Condominioweb.com 

Le agevolazioni sociali per chi stipula il mutuo casa

Mutui, si cambia. Ma non per tutti. Per coloro che stanno rimborsando in questo momento un prestito ipotecario non valgono le nuove regole previste dalla “versione italiana” della direttiva direttiva europea 214/17 che in questi giorni ha fatto tanto discutere. In sintesi, le nuove regole – che si applicano solo sui nuovi mutui e solo se il mutuatario firmerà un’apposita clausola – prevedono che la banca potrà difatti mettere in vendita l’immobile del debitore insolvente senza passare dall’intervento del giudice. Lo potrà fare nel momento in cui il debitore non avrà onorato il pagamento di 18 rate.


Sui mutui in essere invece nulla cambia: in caso di mancato pagamento di 7 rate, la banca può chiedere il rimborso del debito ma deve passare dal giudice che valuterà caso per caso. 

Il debitore quindi, prima di “perdere” l’immobile, potrà far affidamento sull’eventuale posizione conciliante del giudice. C’è un’altra differenza, non da poco. Se l’immobile viene venduto (o dalla banca con la nuova norma o in asta con la vecchia) la nuova norma prevede che in caso di ricavo inferiore rispetto al debito residuo la posizione debitoria resta aperta. Mentre per i nuovi mutui verrà comunque chiusa una volta che l’immobile passa alla banca. 


LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PREVISTE PER TUTTI I MUTUATARI

Al di là delle differenze, “vecchi mutuatari” e “nuovi mutuatari” saranno accomunati dalle agevolazioni sociali attualmente previste per i pagamenti in difficoltà. Il Ministero delle Finanze e l’Associazione bancaria italiana negli ultimi anni hanno messo in campo una serie di misure per venire incontro a chi è in difficoltà con il rimborso del mutuo prevedendo agevolazioni su tre livelli, grazie anche alla collaborazione delle principali associazioni dei consumatori.


1. Il primo è il “Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa”. Possono accedervi i mutuatari con un reddito Isee non superiore a 30mila euro, un mutuo non superiore a 250mila euro e relativo all’acquisto della prima casa, in caso di: perdita del posto di lavoro (sia a tempo determinato che indeterminato), morte o sopraggiunto handicap grave o condizione di non autosufficienza. In questi casi è possibile sospendere il pagamento dell’intera rata. Il fondo verserà la quota interessi alla banca nel periodo coperto dall’agevolazione. A scadenza il debitore dovrà ritornare a rimborsare il debito residuo, spalmato però su una durata più corta.


2. Da maggio 2013 a gennaio 2016 hanno potuto sospendere per 18 mesi il pagamento delle rate 26.619 le famiglie per un controvalore di 2,5 miliardi di debito residuo. In questo fondo non è stata inclusa la categoria dei cassaintegrati. Ed è per questo motivo che da marzo 2015 l’Abi e le principali associazioni dei consumatori hanno concluso un accordo che estende la possibilità di sospendere il pagamento anche a questa categoria. In questo caso però il mutuatario potrà sospendere il pagamento solo della quota capitale della rata mentre dovrà continuare a pagare gli interessi. È attivo da un anno e finora ha all’attivo quasi mille sospensioni. "Non è possibile cumulare i due fondi, quindi sommare i 18 ai 12 mesi – spiega Angelo Peppetti, della direzione strategie e mercati finanziari dell’Abi –. In ogni caso il limite massimo delle agevolazioni complessive è 18 mesi. Se però si surroga il mutuo, gli eventuali 18 mesi già usufruiti si azzerano". 


3. Non va poi dimenticato il “Fondo di garanzia prima casa”. Opera a monte della concessione del mutuo offrendo alle banche una garanzia del 50% sul rimborso. Questo per favorire l’accesso al credito a giovani che dispongono di un reddito in grado di sostenere il pagamento delle rate, ma non della liquidità iniziale (almeno il 20% del valore dell’immobile visto che normalmente le banche non concedono mutui superiori all’80%) per chiedere un mutuo. Il fondo prevede uno stanziamento statale di circa 650 milioni di euro di cui una buona parte – assicura Consap, l’ente del Ministero delle Finanze che lo gestisce – è stata già utilizzata. È rivolto a giovani coppie con uno dei componenti di età inferiore ai 35 anni; single, separati, divorziati o vedove con almeno un figlio convivente minore, giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico e conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.


Fonti articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Comodato e concordato e le agevolazioni dei Comuni

L’obbligo di registrare il contratto di comodato per ottenere il dimezzamento di imposte previsto dall’ultima manovra, che naturalmente riguarda tutti i proprietari che hanno dato una casa ai figli o ai genitori senza finora passare dall’agenzia delle Entrate, aumenta le variabili in gioco nei calcoli sulla convenienza della nuova misura.


Tra questi fattori, un altro elemento di complessità è dato dall’incrocio fra i parametri nazionali e quelli che finora hanno fissato i Comuni nel riconoscere ai comodati un’aliquota più bassa rispetto alle altre “seconde case”.

La manovra riserva l’imponibile dimezzato, e quindi il conseguente sconto su Imu e Tasi, ai proprietari che oltre all’abitazione principale e alla casa data in uso gratuito non abbiano alcun altro immobile in Italia. Molti Comuni, invece, hanno in questi anni riconosciuto aliquote agevolate ai comodati a prescindere dal fatto che il proprietario avesse o meno altri immobili, in base a regole che ora i sindaci non possono cambiare per lo stop agli aumenti tributari imposto per il 2016 dalla stessa manovra.


In questo quadro, prendiamo il caso di un Comune che abbia previsto l’Imu al 10,6 per mille per le seconde case, e al 7,6 per mille per i comodati. In questo caso, l’aliquota di riferimento per la casa in comodato è sempre quella agevolata dal Comune, dunque il 7,6 per mille, ma il pagamento finale dipende dalla condizione del proprietario: se rientra nei rigidi parametri fissati dalla Legge di Stabilità, e quindi non possiede alcun altro immobile oltre all’abitazione principale e a quella concessa a figli o genitori, l’aliquota agevolata si applica sull’imponibile ridotto del 50%, e quindi produce un pagamento dimezzato rispetto al 2015, altrimenti continua a riguardare tutta la base imponibile: in questo caso, quindi, il conto sarà uguale a quello dell’anno scorso, perché lo sconto previsto in manovra non si applica.


Vale la pena di sottolineare, al riguardo, che un’intepretazione letterale della manovra porta a far cadere il beneficio nel caso di qualsiasi altro possesso di immobili al di fuori dell’abitazione principale e di quella data in comodato. In altri termini, basterebbe anche lo 0,1% di un terreno agricolo per far cadere il beneficio. Sul punto, sarebbe utile qualche chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria, anche per evitare il verificarsi di situazioni al limite del paradosso.


Diverso è il caso dei Comuni che fino a ieri avevano previsto l’assimilazione delle case in comodato all’abitazione principale. La manovra ha abolito questa possibilità, per cui le abitazioni concesse in uso gratuito rientrano fra le seconde case, a meno che il Comune decida per il 2016 un’aliquota agevolata.
Anche in questo caso, il dimezzamento della base imponibile dipende dai parametri nazionali sul possesso della sola abitazione principale e di quella data in comodato. Al riguardo, visti i molti dubbi che continuano a serpeggiare fra i contribuenti, è utile ricordare che il possesso di più abitazioni date in comodato non soddisfa i requisiti chiesti dalla manovra, per cui un proprietario che per esempio conceda in uso gratuito una casa a un figlio e un’altra al secondo figlio non ottiene lo sconto su nessuno dei due immobili.


Un meccanismo simile riguarda le case concesse a canone concordato, per le quali la manovra prevede uno sconto del 25% sull’imposta: se il Comune ha previsto per questi immobili un’aliquota agevolata, lo sconto si applica all’imposta calcolata su questo parametro.


Fonte articolo: Quotidiano Condominio, IlSole24Ore, vetrina web.

Mobili per giovani coppie e dispositivi smart: le detrazioni

 

Con la Legge di Stabilità 2016 sono state prorogate fino al prossimo 31 dicembre le medesime aliquote di detrazioni Irpef previste a chi ristruttura o riqualifica immobili, nonché acquista arredi ed elettrodomestici destinati agli immobili oggetto di lavori edilizi agevolati.


Ma, oltre a confermare le detrazioni ormai note, la manovra finanziaria ha anche introdotto interessanti novità che riguardano in particolare le giovani coppie ed i dispositivi per il risparmio del consumo energetico.

Dispositivi multimediali.
In particolare l’art. 1, comma 88 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha esteso la detrazione per la riqualificazione energetica del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
Tali dispositivi devono possedere i seguenti requisiti:


- devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.


Bonus mobili per giovani coppie.
Con la Legge di Stabilità 2016, comma 75, debutta una nuova detrazione fiscale per l’acquisto di mobili, denominata “Bonus mobili per giovani coppie”, con lo scopo di andare a sostenere le giovani coppie che acquistano l’abitazione principale. Come le altre detrazioni fiscali nel settore immobiliare, il nuovo Bonus mobili per giovani coppie avrà il positivo effetto collaterale di dare una boccata di ossigeno alle imprese che operano nel settore dell’arredamento e dell’edilizia.


La detrazione pari al 50% delle spese sostenute si applica agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati ad arredare l’abitazione principale di giovani coppie, sia che si tratti di coniugi che di conviventi purché abbiano costituito nucleo familiare da almeno tre anni e almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni. La detrazione Irpef del 50% viene concessa per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.


L’ammontare complessivo massimo di spesa è pari a 16.000 euro. La detrazione Irpef sarà ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il Bonus mobili per giovani coppie non è cumulabile con l’altro Bonus Arredi, riconosciuto per l’arredo dell’immobile ristrutturato e prorogato anch’esso fino al 31 dicembre 2016.


Sul bonus suddetto, però, ci sono ancora dei punti poco chiari, uno su tutti: la data di acquisto della casa da parte della giovane coppia dev'essere antecedente il 2016? Restiamo perciò in attesa dei chiarimenti che arriveranno a breve dall’Agenzia delle Entrate.

Fonte articolo: Pmi.it

Leasing immobiliare: cos'è, vantaggi e svantaggi

Il leasing diventa un contratto tipico e anche per le persone fisiche sarà pienamente possibile acquistare la prima casa con un contratto di locazione finanziaria invece che con un mutuo fondiario/edilizio.


I giovani con età inferiore ai 35 anni, dal 1° gennaio 2016, con reddito non superiore a Euro 55.000, potranno acquistare l’abitazione principale, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, in leasing godendo di specifiche agevolazioni fiscali ai fini Irpef, della sospensione delle rate.

La nuova normativa è sperimentale: il termine è fissato al 31 dicembre 2020. La procedura contrattuale prevede che l’intermediario si obblighi all’acquisto o far costruire l’immobile secondo la scelta del soggetto utilizzatore che ne assume tutti i rischi, compresa la perdita del bene. L’abitazione sarà messa a disposizione dell’utilizzatore per un periodo predeterminato contrattualmente e dietro versamento di un ammontare, congruo rispetto al prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore potrà acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito, ma potrà anche chiedere di rinnovare il leasing o rinunciare all’acquisto.


In caso d’inadempimento, l’utilizzatore dovrà restituire alla società di leasing l’immobile, questa lo venderà ai valori di mercato, restituendo (al netto dei canoni scaduti e non pagati, di quelli a scadere attualizzati e dell’esercizio dell’opzione finale di acquisto e di altre eventuali spese legate alla vendita dell’immobile), all’utilizzatore quanto di sua competenza. In caso d’incapienza dell’ammontare della vendita dovrà essere l’utilizzatore a restituire le somme mancanti alla società di leasing.
Introdotta per le prima volta per legge la possibilità contrattuale di sospensione delle rate può essere richiesta in caso di:

– cessazione del rapporto di lavoro subordinato
– cessazione del rapporto di agenzia
– rappresentanza commerciale
– rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

ma non in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato non dipendente, di risoluzione consensuale, di pensionamento, di dimissioni o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La sospensione, da richiedere all’intermediario, non prevede alcun costo per il contraente né altre garanzie; può essere concessa per una sola volta per tutta la durata del contratto e per massimo dodici mesi. Al momento della ripresa le rate saranno quelle previste contrattualmente, con la periodicità originaria; sarà comunque possibile che le parti contraenti rinegozino le condizioni contrattuali.
L’abitazione non è soggetta all’azione revocatoria fallimentare (ex art. 67.3.a, legge fallimentare), ma per l’eventuale rilascio dell’immobile è possibile utilizzare il procedimento per convalida di sfratto.


I vantaggi per coloro con meno di 35 anni e con un reddito fino a Euro 55.000.
Le agevolazioni fiscali per i giovani di età non superiore a 35 anni, con un reddito complessivo fino a Euro 55.000 che al momento della stipula non siano proprietari diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa riguardano la detraibilità IRPEF del 19% dei costi contrattuali, dei canoni e dei relativi oneri accessori fino a Euro 8.000, l’opzione finale di acquisto per un importo massimo di Euro 20.000. Per godere delle misure agevolative l’abitazione deve essere destinata, entro dodici mesi, a essere quella principale del contraente.


I vantaggi per coloro che hanno più di 35 anni o un reddito superiore a Euro 55.000.
Le detrazioni sono ridotte della metà. L’imposta di registro è fissata all’1,50% sia per gli atti di trasferimento in favore delle banche, nel caso l’abitazione rispetti le condizioni per essere considerata prima casa. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa in caso di acquisto da parte di un intermediario è effettuato da una impresa costruttrice e quindi soggetto a IVA. Medesima agevolazione, per l’utilizzatore all’atto del riscatto.
Nei casi di acquisto di immobile senza le caratteristiche di “prima casa” l’imposta di registro è del 9%. I canoni di locazione sono soggetti all’ordinaria imposta di registro, pari al 2%.


Fino al 31 dicembre 2016 è stata prevista una detrazione IRPEF del 50% dell’imposta dovuta per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, in caso di cessione da parte delle imprese che le hanno costruite. La detrazione va divisa in quote costanti nell’anno di sostenimento della spesa e nei nove periodi d’imposta successivi. L’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata, si applica a prescindere dal titolo di acquisizione della proprietà. Introdotte per gli intermediari norme per la trasparenza e la pubblicità nelle procedure di vendita e ricollocazione del bene.

La nuova possibilità di acquisto presenta vantaggi e svantaggi. I 9 vantaggi:

1. possibilità di finanziamento del 100% del valore dell’immobile (le banche hanno il limite dell’80% e, attualmente la percentuale di erogazione è intorno al 65% del valore dell’immobile).

2. totale detraibilità dell’intera rata (per i mutui bancari solo degli interessi).

3. mancanza di spese di istruttoria.

4. non iscrizione di ipoteca in quanto l’immobile è di proprietà dell’intermediario.

5. assenza di spese notarili fino al momento del riscatto dell’immobile (riscatto che avverrà al valore dell’immobile fissato contrattualmente).

6. possibilità contrattuale di sospensione delle rate senza dover attendere leggi o accordi tra le associazioni rappresentative dell’impresa e dei consumatori.

7. in termini di reddito imponibile il vantaggio è innegabile considerato che la rendita dell’abitazione non concorre a formarlo considerato che l’immobile è di proprietà dell’intermediario.

8. IVA è detratta dall’intermediario sull’acquisto quindi l’imposta non aumenta il valore dell’immobile come per i mutui.

9. detrazioni fiscali per gli utilizzatori di età inferiore a 35 anni con reddito fino a Euro 55.000.


3 principali possibili svantaggi:

1. pagamento di un canone iniziale di importo anche elevato, non inferiore al 15% del valore dell’immobile e la maxirata finale.

2. durata può inserirsi tra gli svantaggi visto che la locazione non supera venti anni con una durata media inferiore a quindici anni e una minima, di legge di otto anni.

3. probabilmente, ma bisognerà attendere l’operatività della norma, il tasso di interesse dovrebbe essere più alto di quello dei mutui.


Alla luce dei vantaggi e degli svantaggi non è prevedibile che si possa avere un travaso dai mutui al leasing. E’ però innegabile che si tratti di una possibilità interessante e da prendere in considerazione per i circa 200.000 giovani che possono accedere alle agevolazioni e per gli 800.000 altri potenziali acquirenti della prima casa.


Fonte articolo: Notiziariofinanziario.com

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