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I rami del vicino

A chi spetta tagliare i rami che fuoriescono dalla proprieta

Se le tue piante invadono il giardino del vicino o viceversa, a chi spetta la potatura?

Quando si parla di piante e di rapporti di vicinato, la questione delle distanze diventa fondamentale da chiarire. Ebbene, se vuoi sapere quale deve essere la distanza da rispettare nel piantare, ad esempio, un albero e rispetto al confine altrui, devi fare riferimento ai regolamenti comunali. Se dopo aver assunto informazioni presso il tuo Comune, non hai avuto risposta in tal senso, magari semplicemente perché non sono stati emanati dei regolamenti comunali in materia, devi giocoforza rifarti alla legge. Ebbene, quest’ultima (Art. 892 cod. civ.) prevede delle distanze minime da osservare a proposito delle piante e del confine altrui. In particolare dice la legge che: 

  • per gli alberi di alto fusto (quali le querce o i castagni), la distanza minima dal confine deve essere di tre metri;
  • per quelli non di alto fusto, la distanza minima dal confine deve essere di un metro e mezzo;
  • per arbusti, siepi, viti ed alberi da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo, la distanza minima dal confine deve essere di mezzo metro;
  • per le di siepi di ontano, castagno o piante simili, la distanza minima dal confine deve essere di un metro;
  • per le siepi di robinie, la distanza minima dal confine deve essere di due metri.

 

La presenza di un muro divisorio potrebbe consentire di non rispettare le descritte distanze, ma solo a condizione che la pianta incriminata non superi il muro stesso.

Se il tuo vicino ha una pianta ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge, hai diritto alla sua rimozione (tecnicamente si dice estirpazione), anche facendo causa al proprietario indifferente ai suoi obblighi (Art 894 cod. civ.).

Quando dei rami appartenenti ad un albero sito e di proprietà nel fondo altrui, si protendono all’interno della tua proprietà, hai il diritto di pretendere che a tagliarlo sia proprio il tuo vicino.

Si tratta di un diritto esplicitamente previsto dalla legge (Art. 896 cod. civ.) e che trova riconoscimento nella giurisprudenza della Cassazione. Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. sent. n. 14632/2012), infatti, il codice civile riconosce al proprietario invaso dai rami altrui, il potere di costringere il vicino al taglio. Si tratta di un diritto:

 

  • che non può essere oggetto di usucapione. In altri termini, il vicino, trascorso vent’anni dalla prima volta che i rami del suo albero hanno invaso la proprietà altrui, non può pretendere di aver acquistato il diritto di lasciarli così come sono. In termini tecnici, in questo caso si parla di diritto imprescrittibile;
  • che può e deve essere esercitato, indipendentemente dalla presenza o meno di un muro divisorio ed anche se è rispettata la distanza tra le piante e il confine, prevista dalla legge;
  • che può essere oggetto di una servitù. Ad esempio, i due vicini potrebbero concordare che i rami si possano protendere nella proprietà altrui senza alcun limite oppure entro una determinata lunghezza. In quest’ultimo caso, il proprietario del fondo invaso, potrebbe comunque pretendere il taglio dei rami che in eccedenza alla descritta misura si dovessero protendere nella proprietà interessata (Cass. civ. sent. n. 28348/2013.). 
 

Infine, ricordati che il tuo vicino ha altresì il diritto di tagliare le radici del tuo albero che si sono propagate nel suo giardino nonché ha il diritto di raccogliere e fare propri i frutti caduti dai rami protesi (fatta salva la regola contraria, eventualmente sancita dagli usi locali).

Come avrai sicuramente compreso, se ci sono dei rami di un albero, appartenente al tuo vicino, che invadono il tuo giardino:

  • hai il diritto di pretendere che al taglio provveda il vicino stesso ed a sue spese;
  • hai il diritto al risarcimento, ove mai dalla situazione appena descritta siano derivati dei danni alla tua proprietà (ad esempio, se i rami in questione hanno danneggiato la copertura di un manufatto presente nella tua proprietà).

Detto ciò, sarebbe consigliabile far precedere ogni tua iniziativa da una comunicazione formale al vicino interessato, con la quale gli ricorderesti i suoi doveri e lo inviteresti alla potatura in questione. Per questo non necessiteresti dell’assistenza di un legale, anche se l’invio della predetta lettera per mezzo di un avvocato, potrebbe rivelarsi più incisiva e di maggior effetto per il destinatario. In mancanza di ogni riscontro, purtroppo l’azione legale sarebbe inevitabile, per costringere il tuo vicino a procedere alla descritta potatura. Se ciò si dovesse rendere necessario, sarà compito del tuo legale di fiducia preventivarti i costi della causa (la cui competenza appartiene al Giudice di pace competente per territorio).

 

tratto da https://www.laleggepertutti.it/224890_il-vicino-puo-tagliare-i-rami-del-mio-albero



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