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Il certificato di residenza che valore ha?

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Poniamo il caso che da alcuni mesi hai cambiato casa. Hai lasciato la vecchia dimora dove vivevi con tuo padre e tua madre per andare a vivere altrove. Ti sei infatti sposato e hai preso in affitto una abitazione insieme a tua moglie. Succede però che un giorno arriva una multa all’indirizzo vecchio, quello dei tuoi genitori. Tua madre, per farti un piacere, prende la raccomandata qualificandosi come “familiare convivente”. Il postino, che la conosce ormai da anni ma che ancora non sa del tuo trasferimento, le consegna la raccomandata, fidandosi ciecamente delle sue dichiarazioni e del fatto che te la consegnerà. Senonché questa multa viene distrattamente abbandonata tra la pubblicità. Dopo un po’ ricevi un sollecito di pagamento e, venendo solo allora a sapere della contravvenzione, ne contesti la validità. Sostieni che la notifica fatta al vecchio indirizzo non ha valore. Come prova depositi un certificato di residenza. Il giudice però ti dà torto. Sostiene che le risultanze anagrafiche non bastano. Meravigliato di ciò ti chiedi che valore ha il certificato di residenza: trattandosi infatti di un atto pubblico, proveniente cioè dall’amministrazione locale, eri convinto che avesse un valore legale superiore alle dichiarazioni fornite al postino.

Ti sembrerà forse strano, ma la Cassazione, in un caso del genere, ti darebbe torto. A confermarlo è una ordinanza (Cass. ord. n. 14361/18.).

Come mai?

La notifica fatta a un indirizzo diverso da quello di residenza e consegnata nelle mani di un soggetto che non è un familiare convivente si considera nulla.

Non ha valore e, quindi, per legge il destinatario non può esserne mai venuto a conoscenza. Diverso però è il discorso se chi riceve la raccomandata si qualifica, al postino, come “familiare convivente”. In tal caso, il giudice può fare a meno di accertare se il luogo ove è avvenuta la consegna della busta è il luogo di residenza, di domicilio o di dimora del destinatario. Bastano infatti le dichiarazioni fornite al postino e da questi attestate nell’avviso di ricevimento che, essendo un atto formato da un pubblico ufficiale, fa piena prova.

Contro questa attestazione, però, è sempre ammessa la prova contraria:

l’effettivo destinatario della notifica può cioè dimostrare che né la propria residenza, né il domicilio, né la dimora coincidono con il luogo ove si è recato il postino.

Come potrà fornire però questa prova?

Qui sta l’importanza della pronuncia in commento, non certo con il certificato di residenza rilasciato dal Comune il quale, benché indichi un indirizzo differente, ha un semplice valore presuntivo, valore che non vale quindi a sconfessare quanto dichiarato dal postino.

 
In pratica, tra le risultanze anagrafiche e l’attestazione del postino prevale quest’ultima.

Come si fa dunque, se magari qualcuno per farmi un dispetto, dichiara di essere un familiare convivente e, così facendo, si procura la posta personale?

La prima accortezza, non affidarsi solo al certificato di residenza, perché – come detto – il suo valore è di semplice “indizio” (in termini legali, è una presunzione, che però può essere vinta da una prova contraria).

Bisogna dimostrare allora la effettiva residenza in altro modo. Come?

Ad esempio producendo le bollette ove si evince che sei intestatario di una utenza telefonica in altro luogo; con il certificato di residenza della propria moglie con cui si vive ed in base al quale si evince che la dimora familiare è altrove; in base a testimoni, i vicini di casa che vi vedono quotidianamente entrare ed uscire di casa; senza contare le dichiarazioni fiscali e quelle al Comune per le imposte locali che annualmente bisogna versare.

Dunque il certificato anagrafico non basta a dimostrare di avere una residenza diversa da quella ove il postino ha consegnato la raccomandata certificando di averla data nelle mani di un familiare convivente.

Ci sono tanti precedenti che affermano il medesimo principio. Solo l’anno scorso la stessa Cassazione aveva detto che i certificati di residenza rilasciati dal Comune rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche; l’unica cosa che rileva in via esclusiva è il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale. In questo modo si può anche evitare le cosiddette residenze di comodo in abitazioni dove il soggetto non si trova mai, circostanza che renderebbe impossibile qualsiasi notifica.

La Cassazione, in termini più tecnici, usa le seguenti parole. In caso di una notifica fatta con posta raccomandata, qualora la consegna della busta sia avvenuta a mano di un familiare convivente con il destinatario, deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso. Resta quindi irrilevante ogni indagine sulla riconducibili del luogo di detta consegna tra quelli di residenza, dimora o domicilio del destinatario, in quanto il problema dell’identificazione del luogo ove è stata eseguita la notifica rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa da chi ha preso in consegna la busta.

Spetta allora all’effettivo destinatario dimostrare il contrario.

La consegna dell’atto a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario. Con la conseguenza che quest’ultimo, qualora voglia contestare in causa tale circostanza per far dichiarare nulla la notifica, deve fornire una prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere costituita dalle risultanze anagrafiche, ossia dal certificato di residenza del Comune le quali, anche se indicano una residenza diversa dal luogo ove è stata effettuata la notifica, hanno un semplice valore presuntivo e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria.

fonte https://www.laleggepertutti.it/211998_certificato-di-residenza-che-valore-ha



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