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Agenti immobiliari uniti contro norma Airbnb: gravosa e inutile

Tra le voci contrarie all'introduzione della nuova tassazione sulle locazioni brevi, la cosiddetta tassa Airbnb, c'è quella degli agenti immobiliari.


Le principali associazioni italiani dei mediatori che operano nel settore si sono dette contrarie all'approvazione di una normativa che "lungi dal colpire gli evasori, graverà proprio su chi opera legalmente nel mercato".

L'audizione di Fiaip

In audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla manovrina bis, la Federazione italiana agenti immobiliari professionali Fiaip ha affermato che la nuova forma di tassazione degli affitti brevi sembra "una norma buttata lì pensando di colpire Airbnb, ma ha sbagliato mira, ha colpito noi che siamo gli unici con la residenza in Italia e che paghiamo le tasse in Italia. Loro che non hanno una stabile organizzazione continueranno ad operare liberamente". 


Gli adempimenti previsti nel decreto, "oltre ad essere inutili risultano eccessivamente gravosi con la conseguenza che finiranno per favorire ancora di più l'abusivismo e l'evasione, poiché l'obbligo non avrà alcun impatto su chi già rispetta i propri obblighi fiscali, mentre chi già non vi provvede non sarà certamente indotto a rispettarli, anzi aggirerà l'intermediario".

La lettera aperta di Fimaa

Sul tema è intervenuto anche il Presidente della Federazione Mediatori d'Affari (Fimaa) Santino Taverna, in una lettera aperta al Governo. "L’Associazione da me rappresentata manifesta apertamente il proprio apprezzamento per la volontà del Governo di fare chiarezza nel campo delle locazioni brevi, ma rileva come il rispetto delle leggi vigenti non possa avere come attenzione ed interesse unicamente l’evasione fiscale. Il rispetto delle leggi vigenti impone di porre attenzione - e contrastare - anche il fenomeno dell’abusivismo".


"Il decreto legge n. 50/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24.4.2017, all’art. 4 cita: “i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line”; tali norme si riferiscono quindi anche ai soggetti (portali internet) che non si limitano alla semplice pubblicazione di annunci, ma che, “anche attraverso la gestione di portali online”, svolgono attività finalizzata alla conclusione di contratti di natura immobiliare tra le parti messe in contatto, e quindi un’ “attività di intermediazione immobiliare”.


"Tale attività,
legata non solo alla disciplina delle locazioni immobiliari, viene però svolta abusivamente perché nessuno di tali soggetti possiede, e rispetta, i requisiti previsti per legge (v. legge n. 39/1989) per poterla esercitare. Effettuano tali soggetti gli adempimenti antiriciclaggio? Hanno una assicurazione professionale per la tutela del cliente? Rispondono in solido dell’omessa registrazione dei contratti loro tramite conclusi? Rispondono per i vizi e difetti dell’immobile che dovevano essere conosciuti con l’ordinaria diligenza? O percepiscono solo le provvigioni?"


"Per essere legittimati a percepire le provvigioni per un’attività di intermediazione immobiliare bisogna soddisfare tutti i requisiti sopra descritti (e non solo) e quindi ben venga che finalmente il legislatore dia atto che vi sono dei portali che effettuano l’attività di intermediazione immobiliare (come più volte denunciato da FIMAA), ma si verifichi se tali portali abbiano, o meno, i requisiti per svolgere l’attività".


Fonte articolo: Idealista.it

 


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