Quali sono le spese d'affitto detraibili nel 730?



La  stagione della dichiarazione dei redditi è ufficialmente iniziata anche per l'anno di imposta 2016. 


Che si utilizzi il modello precompilato (che è disponibile dal 18 aprile) o si scelga quello tradizionale è importante conoscere le spese che è possibile portare in detrazione e/o in deduzione. 

 

Tra le prime vi sono quelle sostenute per l'affitto di una casa adibita ad abitazione principale. I requisiti e le soglie cambiano a seconda dei casi.

I contribuenti possono indicare le spese da portare in detrazione nel rigo E71-E72 del Modello 730/2016, dove, in primis, sarà necessario inserire i dati della locazione, degli inquilini e la tipologia contrattuale.
Per quanto riguarda l'importo delle spese detraibili:

  • Inquilini a basso redditto 
  1. Detrazione Irpef di 300 euro per redditi non superiori a 15.493, 71 euro;
  2. Detrazione Irpef di 150 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma inferiori a 30.987,41 euro.
  • Lavoratore dipendente che trasferisce la sua residenza per motivi di lavoro
  1. Detrazione di 991,60 per redditi inferiori a 15.493, 71 euro;
  2. Detrazione di 495, 80 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma inferiori a 30.987,41 euro.

Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

  • Giovani tra 20 e 30 anni
  1. Detrazione di 961,60 euro per redditi complessivi fino a 14,493, 70 euro.

Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Così ad esempio se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2016, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d’imposta;

  • Inquilini di alloggi sociali (per il periodo d'imposta dal 2014 al 2016)
  1. Detrazione pari a 900 euro per redditi complessivi non superiori a 15.493, 71 euro;
  2. Detrazione pari a 450 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma non a 30.987,47 euro.
  • Studenti universitari fuori sede
  1. Detrazione Irpef del 19% su un importo non superiore a 2.633 euro.
  • Contratti a canone convenzionato
  1. Detrazione di 495,80 euro per redditi non superiori a 15.493,71 euro;
  2. Detrazione di 247,90 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma non a 30.987, 41 euro.


In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.


Fonte articolo: Idealista.it

Dichiarazione dei redditi 2017: le detrazioni possibili per la casa

Non si registrano novità sostanziali nel dedalo delle detrazioni e deduzioni relative alla casa, da inserire (o da verificare) nel modello 730/2017.


Ma un pro memoria complessivo è utile, perché ormai sono tante le cose da non dimenticare, partendo dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 7/E. 

 

Partiamo con una visione dall’alto sui principali momenti della vita di una casa: acquisto, affitto, mutuo, ristrutturazione.

Comprare casa 

Una serie di particolari agevolazioni sono concesse (in alcuni casi per la prima volta, dato che sono state disposte con la legge di  Stabilità 2016) sull’acquisto.

- Le novità riguardano anzitutto la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei canoni e dei relativi oneri accessori (nonché del costo di acquisto al momento dell’opzione finale), derivanti da contratti di leasing su immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. Il bonus spetta a chi ha un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro.
Poi, sempre al debutto, c’è la detrazione dall’Irpef del 50% dell'importo corrisposto per l’Iva pagata in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B , cedute dalle imprese costruttrici. 

- Confermata, come da normativa, la detrazione sulle spese per acquisto o costruzione di immobili da dare in affitto a canone "concordato", quella relativa alla spese per l’intermediazione immobiliare (il 19% su un massimo di 1.000 euro) e il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. 

Affittare 

Numerosi, senza novità particolari, i bonus legati all’affitto. Vediamoli rapidamente:

- detraibilità del 19% dei canoni sostenute per la locazione di alloggi per studenti universitari per un importo non superiore a 2.633 euro;

- detraibilità dei canoni di locazione di alloggi destinati ad abitazione principale del contribuente inquilino: 300 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 euro; 150 euro se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41. Oltre non spetta nulla. Se l’alloggio è stato affittato a canone «concordato» gli importi aumentano, rispettivamente, a 495,80 euro e 247,90 euro;

- ai giovani spetta una detrazione forfetaria di 991,60 euro, purché il loro reddito non superi i 15.493,71 euro e per i primi tre anni del contratto. Per gli inquilini di alloggi sociali la detrazione è simile per importi e limiti di reddito;

- ai proprietari, infine, che non hanno percepito i canoni per morosità dell’inquilino, e purché sia stato convalidato lo sfratto, compete un credito d’imposta pari alle imposte pagate negli anni precedenti su questi canoni (da quando viene pronunciato lo sfratto le imposte non si pagano del tutto).

Il mutuo 

Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2016 (criterio di cassa) in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento. Si tratta di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (quella in cui si risiede: eccezioni sono previste per chi si trasferisce per lavoro o per ricoveri sanitari o per gli appartenenti a forze armate o di polizia) e, se stipulati prima del 1993, anche per le seconde case (ma ormai non ce ne sono quasi più).


Stessa agevolazione per i mutui (anche non ipotecari) contratti per ristrutturare o costruire l’abitazione principale: questo bonus si estende anche agli interventi semplice manutenzione e restauro se il mutuo era stato contratto nel 1997.
Infine, sono compresi mutui e prestiti agrari "di ogni specie".


In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione spetta solo per la quota di mutuo riferibile al costo dell'immobile riportato nel rogito più oneri accessori, calcolata in percentuale.


Di regola l’importo detraibile viene indicato dalla banca (o dalla cooperativa a proprietà indivisa) in una speciale comunicazione, ma le Entrate danno un elenco dettagliato degli "oneri accessori" che, oltre all’importo degli interessi, vanno considerati ai fini della detrazione: rivalutazione dei mutui in Ecu, oneri fiscali sull’atto di mutuo, provvigione per scarto rateizzato, spese di istruttoria e di perizia tecnica, spese notarili per il contratto di mutuo.


Sono invece esclusi le spese notarili per l’atto di compravendita (che è cosa diversa da quello per il mutuo), imposte varie sulla compravendita, gli interessi passivi magari legati all’acquisto (come un fido) ma che non siano per un mutuo precisamente finalizzato. In caso di contributi da Stato, enti pubblici o aziende la detrazione si opera sulla differenza tra l'importo degli interessi pagati e il contributo erogato.

Ristrutturazione e riqualificazione energetica 

Confermate tutte le detrazioni del 50% e del 65% rispettivamente per i lavori di recupero edilizio e di risparmio energetico «qualificato» già previsti l’anno scorso. Le nuove super detrazioni previste dalla legge di Bilancio 2017 valgono, invece, per le spese sostenute quest’anno e quindi andranno indicate nella dichiarazione da presentare nel 2018. 
Prosegue anche il credito d’imposta per gli immobili colpiti dal terremoto in Abruzzo del 2009.


Arredare

Ancora per la dichiarazione 2017 valgono le regole speciali per la detrazione del 50% delle spese sostenute nel 2016 per arredare la casa comprata nel 2015 o nel 2016 da giovani coppie nel 2016; confermata anche la detrazione per gli arredi e i grandi elettrodomestici in classe A acquistati nel 2016 in occasione di lavori di recupero edilizio effettuati a partire dal 2012.


Sorvegliare 

Quest’anno tutti coloro che hanno presentato l’istanza per il credito d’imposta relativo alle spese per impianti di videosorveglianza (non cumulabile con la detrazione del 50% assimilata agli interventi di recupero edilizio) hanno ottenuto il rimborso totale: le somme stanziate, infatti, hanno permesso di coprire al 100% le domande.


Fonte articolo: IlSole24Ore.com

 

 

Nuovi sconti casa nel 730; "bonifico parlante" valido per le detrazioni fiscali


A scorrere le istruzioni al modello 730/2017 - rilasciato in versione definitiva dalle Entrate lunedì scorso - si può scoprire una serie di opportunità.


A partire dalla lista degli sconti fiscali che si allunga ulteriormente, compresi gli sconti pensati (ma non prorogati per quest’anno) per le giovani coppie che attraverso la dichiarazione dei redditi potranno ottenere una detrazione del 50% per le spese sostenute per arredare la casa.



Ci sono, infattti, anche altri bonus che potranno essere inseriti nel 730, come la detrazione del 19% sulle spese per canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale.
Le novità non si fermano solo alle agevolazioni sfruttabili, perché si estende la platea dei soggetti che devono trasmettere informazioni al fisco: entro il 28 febbraio gli amministratori di condominio sono chiamati a comunicare gli esborsi sostenuti dai condomini per i lavori di ristrutturazione o risparmio energetico.
Facile prevedere che si arrivi a superare di gran lunga il numero dei circa 700 milioni di dati pervenuti nel 2016 dai cosiddetti enti esterni e poi confluiti nella precompilata.


Un anno fa le dichiarazioni inviate direttamente dai contribuenti sono state circa 2 milioni, contro 1,4 milioni di dichiarazioni trasmesse nel 2015. Una crescita che si può spiegare in due modi: da un lato, con la maggior confidenza da parte dei contribuenti nel Fisco telematico; dall’altro, con la riduzione della necessità di apportare interventi sul modello predisposto dall’Agenzia.

La sfida si gioca, però, non solo sulla quantità ma anche sulla qualità dei dati che saranno presenti. Più le informazioni sono corrette, più è verosimile che si riduca quella platea (nel 2016 pari a 14,8 milioni) costretta a rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato per compilare e poi inviare il proprio 730.

 
BONUS CASA, NUOVO CANALE PER I BONIFICI

Per le detrazioni del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 65% su quelli di risparmio energetico “qualificato”, il bonifico “parlante” (cioè con l’indicazione del codice fiscale del fornitore e del beneficiario del bonus, oltre che della causale del pagamento, cioè della norma agevolativa) può essere considerato valido, ai fini dell’incentivo fiscale, anche se l’operatore di partenza e/o quello di arrivo del pagamento non è una banca o la posta, ma è un “istituto di pagamento”, autorizzato dalla Banca d’Italia e legittimato a prestare i “servizi di pagamento”. Il chiarimento è contenuto nella risoluzionedell’agenzia delle Entrate di ieri, n. 9/E.


Gli “istituti di pagamento” sono "imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica", autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare i servizi di pagamento (definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b, Dlgs 27 gennaio 2010, n. 11) nell’ambito del mercato unico e iscritte in un apposito albo consultabile pubblicamente (articolo 114-septies, Tub). Non vi è alcuna distinzione tra i “servizi di pagamento” prestati dagli “istituti di pagamento” e quelli prestati dalle banche o da Poste Italiane, in quanto dal 1° febbraio 2014 tutti devono utilizzare gli strumenti di pagamento europei, come ad esempio il cosiddetto bonifico Sepa (Single Euro Payments Area).


Per l’Agenzia delle Entrate, i pagamenti sono rilevanti ai fini delle due detrazioni fiscali sia se avvengono tramite bonifici “emessi” dagli “istituti di pagamento” (addebito), sia se l’operatore di arrivo del bonifico è un “istituto di pagamento” (accredito).
Nel primo caso, è necessario che l’istituto dove viene disposto il bonifico trasmetta all’agenzia in via telematica "i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti" (articolo 3, Dm 18 febbraio 1998, n. 41). Nel secondo caso, la detrazione da parte dell’ordinante il bonifico è subordinata all’assolvimento da parte dell’operatore degli adempimenti relativi al versamento della ritenuta d’acconto dell’8% (articolo 25, Dl 31 maggio 2010, n. 78), alla certificazione della stessa, tramite modello CU, e all’invio del 770, come sostituto d’imposta (provvedimento 30 giugno 2010).


Sia per i bonifici in uscita, che per quelli accreditati su di un conto acceso presso un “istituto di pagamento”, la detrazione spetta solo se l’istituto aderisce alla Rete nazionale interbancaria e utilizza la procedura Trif, in quanto ciò è funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (obbligo previsto dall’articolo 3, Dm 41/1998).

 

Fonti articolo: 1. Ilsole24ore.com, 2. Ilsole24ore.com

Bonus mobili accessibile con bonifico anche "non parlante"


Via libera alla raccolta dei bonifici effettuati nel 2015 per l’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici, anche se non parlanti.


È questa una delle conseguenze del recente chiarimento delle Entrate, contenuto nella circolare 7/E/2016, con la quale è stato detto che per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (e dal 2016, anche per il bonus mobili per le giovani coppie), è possibile scegliere di pagare anche con un bonifico semplice, cioè senza l’indicazione nella causale della norma agevolativa e del codice fiscale del beneficiario, della detrazione e del numero di partita Iva, ovvero del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato e per il quale è prevista anche la trattenuta della ritenuta del 4%, ai sensi dell’articolo 25 del Dl 78/2010.
Per queste spese, poi, continua ad essere possibile il pagamento con la carta di debito (bancomat), o la carta di credito.

 

È stata superata, quindi, la regola imposta dalla circolare 29/E/2013, secondo cui, se si sceglieva il pagamento mediante bonifico bancario o postale, era necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste spa per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico parlante, soggetto a ritenuta). Non ammessi i pagamenti mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Sono agevolati solo gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. La ratio della norma, infatti, è diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento.


MOBILI E ACQUISTO DALL'ESTERO

Anche gli acquisti effettuati all’estero possono essere agevolati, a patto che il pagamento avvenga con un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale), riportante la causale del versamento (norma agevolativa), il codice fiscale del contribuente e il numero di partita Iva, il codice fiscale o l’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal Paese estero del beneficiario del pagamento. Le Entrate dovranno chiarire se queste indicazioni sono ancora obbligatorie per i bonifici dall’estero, dopo che la circolare 7/E/2016 ha dato la possibilità di effettuare in Italia anche pagamenti con bonifici non parlanti.


I LIMITI

Anche se la spesa di ristrutturazione dell’abitazione, detraibile al 50%, è stata pagata nel secondo semestre 2012, si può usufruire del bonus mobili e grandi elettrodomestici per i pagamenti del 2016. In particolare, per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici, pagati nel 2016 e detraibili dall’Irpef al 50%, è necessario aver effettuato dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 almeno un pagamento, detraibile al 50% (articolo 16-bis del Tuir), per un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulla casa da arredare, rilevante per il bonus mobili, non essendo necessario che siano trascorsi tanti anni tra quest’ultimo pagamento e quello per il bonus mobili (circolare 7/E/2016).


Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici, il limite di 10.000 euro deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale agevolato (che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016), anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un’unità immobiliare. Questa regola è stata confermata anche dalla circolare 7/E/2016. Inoltre, il limite di 10.000 euro deve essere riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (istruzioni del modello 730 o di Unico PF). Naturalmente, se un contribuente esegue i lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, può beneficiare del bonus mobili più volte e l’importo massimo di 10.000 euro è riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.


I lavori edili, detraibili al 50% ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, che costituiscono una condizione per poter beneficiare della detrazione del 50% per i mobili e i grandi elettrodomestici, sono le manutenzioni straordinarie (ordinarie, solo su parti comuni condominiali), i restauri e risanamenti conservativi, le ristrutturazioni edilizie, le ricostruzioni o ripristini di immobili danneggiati da eventi calamitosi e gli acquisti di abitazioni facenti parte di fabbricati completamente ristrutturati (od oggetto di restauro e risanamento conservativo) da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.


Fonte articolo: IlSole24Ore.com, vetrina web

Possibile detrarre una ristrutturazione di 2 anni prima?

Che cosa fare se ci si è dimenticati (oppure non è stato possibile, ad esempio per ritardi dell'amministratore nella consegna delle certificazioni) di portare in detrazione una spesa per ristrutturazioni edilizie?


Il testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. n. 917/86), all'art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) prevede la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale per le spese sostenute per particolari tipologie d'interventi.

In sostanza per interventi di manutenzione straordinaria e se riguardanti parti comuni dell'edificio anche per manutenzione ordinaria è possibile portare in detrazione le spese sostenute entro determinati limiti.
Fino al 31 dicembre 2016 è possibile usufruire di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute con il tetto massimo di € 96.000 (per unità immobiliare anche con riferimento a lavori condominiali) portando tale spesa in detrazione per dieci anni a partire dell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.


L'ESEMPIO

Tizio abita nel condominio Alfa che ha appaltato e fatto eseguire nel corso dell'anno 2014 lavori di manutenzione straordinaria per l'importo complessivo di € 300.000,00. La quota di Tizio sull'intero ammontare dei lavori è pari ad € 20.000,00.
Diciamo, per semplicità, che Tizio ha versato per intero la sua quota e che a sua volta l'amministratore ha saldato integralmente l'impresa. Tizio avrà diritto di detrarre la somma di € 10.000,00 a partire dall'anno di esecuzione dei lavori 2014 e per gli altri 9 successivi portando in detrazione € 1.000,00 per ciascun anno.
Si badi: le somme che possono essere portate in detrazione sono quelle che l'amministratore ha versato all'impresa – secondo le modalità previste dalla legge – e non semplicemente quelle che i condòmini hanno versato all'amministratore.


Si supponga che Tizio, per dimenticanza, per ritardo dell'amministratore nel consegnare le certificazioni dei versamenti, ecc. non sia riuscito a portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 – presentata nel 2015 – l'importo come sopra calcolato? Potrà iniziare a beneficiarne dalla seconda rata? E per quello perduto, avrà la possibilità di chiederne il rimborso?


Della questione si è occupato il Ministero delle Finanze che, con una propria circolare del 2000, ha dato risposta a questi dubbi affermando che “nell'ipotesi in cui il contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione nel corso dell'anno 1998, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta del 41%, non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 1998 essendone esonerato, ovvero non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata l'importo delle spese sostenute ed il numero delle rate prescelte, puo' usufruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 1999, indicando il numero della rata nella corrispondente casella relativa all'opzione tra le 5 o le 10 rate.
Per quanto riguarda il recupero della detrazione d'imposta della prima rata, il contribuente puo' inoltrare richiesta di rimborso agli Uffici finanziari secondo le modalita' ordinarie di cui all'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973” (Circolare del 12/05/2000 n. 95, paragrafo 2.1.2. – Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale).


I riferimenti alle percentuali di spesa detraibile sono quelli vigenti al momento della soluzione al quesito, ma la sostanza resta invariata.


Fonte articolo: Condominioweb.com

10 detrazioni sulla casa che forse non conoscete

Tra le tante detrazioni da inserire nella dichiarazioni dei redditi 2016, ce ne sono alcune - per lo più legate ai bonus ristrutturazione ed energia - che quasi nessuno conosce.


Da quelle per l'acquisto di un garage, di una porta blindata o per i mobili all'estero, ecco il decalogo stilato dal portale ProntoPro.it

1. Grate, vetri antisfondamento, porte blindate. Con il bonus ristrutturazioni è possibile usufruire di una detrazione del 50% per gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Via libera dunque ai rimborsi per lavori di apposizione di grate sulle finestre, vetri antisfondamento, casseforti a muro e porte blindate o rinforzate.


2. Prestazioni professionali, acquisto dei materiali e spese per perizie e sopralluoghi. C’è una ditta o un professionista che ritieni molto capace, ma eccessivamente costoso per le tue tasche? Con il bonus ristrutturazioni potrai ottenere il 50% del rimborso anche per le prestazioni professionali, l’acquisto dei materiali e le spese per perizie e sopralluoghi.


3. Acquisto mobili all'estero. Se desideri acquistare nuovi mobili all’estero, corredandoli di tutta la documentazione necessaria ai fini della detrazione, pagando con carta di credito o debito e documentando la spesa con fattura e ricevuta di avvenuta transazione, non ci sono motivi ostacolanti per la fruizione del Bonus Mobili. Potrai detrarre fino al 50%.


4. Hai costruito un garage? Anche questo si può detrarre. Se nel corso dell'anno avete messo mano al portafogli per realizzare un garage, un'autorimessa o anche un posto auto di pertinenza nel cortile condominiale, buone notizie, la spesa è detraibile nella misura del 50%.


5. Tecnologie robotiche e disabilità. Nell'elenco delle spese detraibili col bonus ristrutturazioni, rientrano quelle fatte per dotare l'immobile delle tecnologie robotiche in grado di migliorare la comunicazione e la mobilità interna ed esterna alla casa in cui vivono persone con gravi disabilità fisiche e motorie. La detrazione a cui si ha diritto in questi casi è pari al 50% della spesa sostenuta.


6. Se volete realizzare degli interventi antisismici su prime case o edifici adibiti ad attività produttive in zone ad alta pericolosità, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013.


7. Chi possiede un immobile di valore storico o artistico e vuole adeguarlo alle esigenze funzionali di un uso contemporaneo, può farlo usufruendo di una detrazione del 50%. Al fine di valorizzare e conservare gli edifici è anche ammesso l’uso di materiali e tecnologie diverse da quelli originali a condizione che non contrastino con il carattere complessivo degli stessi.


8. Se si ha già effettuato dei lavori su un immobile beneficiando di un incentivo, e intraprendi nuovi lavori di riqualificazione puoi usufruire di un’altra detrazione. Il limite complessivo di rimborso è pari a 96.000 euro per unità immobiliare, quindi se si tratta della prosecuzione di una precedente ristrutturazione, si dovrà tenere conto delle somme già spese, se si tratta di un intervento completamente nuovo si potrà usufruire dell’intera detrazione, ma la diversità dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione della denuncia di inizio attività (DIA), il collaudo dell’opera e la dichiarazione di fine lavori.


9. Un bonus non esclude l’altro. L’uso di una determinata tipologia di bonus non è esclusivo e si può usufruire di più incentivi. Attenzione però ai tempi; per ottenere il bonus mobili oltre a quello per la ristrutturazione di casa, ad esempio, è necessario che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle necessarie per l’arredo dell’immobile.


10. Arredi. Soprattutto per i giovani che vanno a vivere da soli, uno dei bonus fiscali più interessanti è quello legato all’acquisto di mobili. Ma, ai fini fiscali, non tutti i mobili sono uguali. Si può ottenere la detrazione per i materassi, per lampade e lampadari, per mobili nuovi fatti su misura, per i letti, gli armadi, le cassettiere, le librerie, le scrivanie, i tavoli, le sedie, i comodini, i divani, le poltrone, le credenze, le cucine, i mobili per arredare il bagno e quelli per l’ esterno. Nessun rimborso, al contrario, per porte e tende, ma anche per complementi di arredo o mobili usati e antichi.


Fonte articolo: Idealista.it

Insidie del 730: come compilare spese casa e figli

Nei giorni scorsi abbiamo iniziato a parlare del 730 online precompilato; oggi approfondiamo le singole sezioni riguardanti le spese relative a casa e figli e come compilarle. 

 

GLI IMMOBILI

Nel "Quadro A" dei terreni e nel "Quadro B" dei fabbricati si sono verificate incongruenze lo scorso anno: è opportuno riscontrare nella precompilata la presenza di tutti i fabbricati posseduti, la corretta indicazione della rendita catastale e del "Codice utilizzo". Può rivelarsi utile avere un occhio di riguardo al fatto che siano correttamente riportati i dati di fabbricati oggetto di cambio di proprietà in corso d'anno: bisogna controllare che sia riportato correttamente il numero dei giorni di possesso per l'immobile interessato.


I BONUS RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

Al debutto nella precompilata 2016 anche la prima rata dei bonus sulle ristrutturazioni (50%) e sul risparmio energetico (65%) per spese sostenute nel 2015: il dato, però, non sarà inserito direttamente in precompilata ma nel foglio illustrativo e quindi sarà il contribuente a dover verificare il dato e a scegliere se inserirlo o meno in dichiarazione. 


ASILI, UNIVERSITA' E AFFITTI PER I FIGLI

Nonostante la mole di nuovi dati arrivati quest'anno (a quelli citati nelle altre schede si aggiungono anche i rimborsi di casse sanitarie, la previdenza complementare e le spese universitarie) restano ancora tutta una serie di detrazioni che dovranno essere inserite manualmente dal contribuente. Alcuni dei casi più diffusi riguardano le famiglie con figli, che dovranno integrare nella precompilata le spese per l'asilo nido, quella per l'iscrizione ad attività sportive e le locazioni per gli studenti fuorisede.


Fonte articolo: IlSole24Ore

730 precompilato con le spese di ristrutturazione


Al suo secondo anno di applicazione – nel triennio di “rodaggio” previsto – il 730 precompilato dall'Agenzia delle Entrate si prepara ad accogliere in maniera più completa i dati dei bonus fiscali sui lavori in casa. 

 

Nella scorsa dichiarazione dei redditi, all'esordio del modello inviato a 20,4 milioni di contribuenti, le informazioni sulle spettanti detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica erano state desunte dalla dichiarazione precedente: quindi risultavano di fatto “precompilate” solo per i contribuenti che scontavano almeno la seconda delle dieci quote (annualità) in cui si ripartisce l'agevolazione. In altri termini, chi aveva sostenuto le spese nel 2014 non aveva potuto fruire della relativa semplificazione del modello sperimentale 2015, e aveva dovuto inserire i dati. 


Una delle novità del 730-2016 è dunque la precompilazione dei bonus che si riferiscono alle spese sostenute nell'anno precedente. D'ora in poi, entro il 28 febbraio (quest'anno il 29, perché il termine è capitato di domenica) le banche e le Poste devono infatti comunicare alle Entrate i dati dei bonifici parlanti emessi dai contribuenti, con gli identificativi del beneficiario e del destinatario della somma.


In verità, quest'anno, le spese del 2015 non verranno indicate propriamente in dichiarazione ma nel foglio informativo allegato, sul quale il contribuente o l'intermediario dovrà intervenire per convalidare o eliminare dati o spese raccolti dall'Agenzia (immaginiamo il caso in cui si siano pagate con bonifico parlante anche spese in tutto o in parte non detraibili).


Restando in tema di agevolazioni per la casa, i dati relativi ai bonifici effettuati nel 2015 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo delle abitazioni ristrutturate (bonus mobili) e per interventi finalizzati al risparmio energetico si aggiungono agli altri già presenti completamente “in automatico” dallo scorso anno (730-2015) e relativi agli interessi passivi sui mutui ipotecari. Anche questi dati sono comunicati dalle banche. Ma se gli interessi risultano di ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione precedente, vengono inseriti nel prospetto e non direttamente nella precompilata. In tal caso, sono infatti giudicati incongruenti (gli interessi pagati sui mutui di solito diminuiscono nel corso degli anni) e richiedono una verifica da parte del contribuente. 


A partire dal 15 aprile, la dichiarazione precompilata sarà online a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in un'apposita sezione del sito delle Entrate, e vi si potrà accedere con il Pin (Fisconline) e le credenziali dispositive Inps. Oppure conferendo delega al Caf/professionista abilitato o al sostituto d'imposta (solo se questo ha comunicato entro il 15 gennaio la volontà di prestare assistenza fiscale). Da quest'anno, una volta entrato nell'applicazione, il contribuente sarà guidato dal sistema a scegliere, in base ai propri requisiti, tra modello 730 e Unico precompilato.


La scelta non sarà indifferente. Ad esempio, soltanto il 730 consente (tranne i casi in cui sono previsti controlli preventivi) di ricevere l'eventuale rimborso Irpef in busta paga già dalla prossima estate. O di essere esonerato dai controlli formali su oneri detraibili e deducibili comunicati dalle Entrate, se si accetta la dichiarazione senza modifiche che incidano sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta. Su questo punto, si deve però considerare che anche l'accettazione dei dati contenuti nell'area informativa, come quelli sui citati bonus casa, equivale a modificare la dichiarazione, facendo dunque perdere i vantaggi dell'esonero dai controlli documentali.


Il 730 precompilato dovrà esser inviato alle Entrate entro il 7 luglio. Ma resta inteso che la via della precompilata non è obbligatoria, e anche chi riceve il modello può continuare a preferire la modalità tradizionale. Qualsiasi strada si scelga, la dichiarazione potrà poi esser integrata fino al 30 settembre, con il modello Unico Pf/2016, se la modifica comporta un minor credito o un maggior debito.


Fonte articolo: Casa24.ilsole24ore.com

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